Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) l'articolo 70 è abrogato.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse;
b) alla lettera b), le parole: «e veicoli a trazione animale» sono soppresse.
3. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.
4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per la dismissione e la possibile collocazione da parte dei proprietari degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, pari a 400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.