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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.2. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
1.2. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, alla lettera b), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:
  «6) dopo il numero 58, è inserito il seguente:
   «58-bis) ZONA SCOLASTICA: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico.»

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) dopo il comma 9-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «9-ter. I comuni, con deliberazione di giunta, delimitano su tutto il territorio comunale le zone scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, numero 58-bis), in relazione alle particolari esigenze di sicurezza ed accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione stradale in tali zone, i comuni, con ordinanza, adottano, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali:
   a) fissare un limite massimo di velocità al massimo pari a 30 km/h;
   b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;
   c) delimitare aree pedonali.

  9-quater. In sede di prima applicazione i comuni provvedono alla delimitazione e regolamentazione delle zone scolastiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
  2) al comma 10, le parole: «commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 9 e 9-ter».

1.2.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, alla lettera b) dopo il numero 5 aggiungere il seguente:
   5-bis) dopo il numero 58, è inserito il seguente:
   «58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico.».

  Conseguentemente, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 9-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «9-ter. I comuni, con deliberazione di giunta, delimitano su tutto il territorio comunale le zone scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, numero 58-bis, in relazione alle particolari esigenze di sicurezza ed accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione stradale in tali zone, i comuni, con ordinanza, adottano, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali:
   a) fissare un limite massimo di velocità al massimo pari a 30 km/h, attraverso l'uso di dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all'articolo 42, commi 2 e 2-bis;
   b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;
   c) delimitare aree pedonali.

  9-quater) In sede di prima applicazione i comuni provvedono alla delimitazione e regolamentazione delle zone scolastiche entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;
    b) al comma 10, le parole: «commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8, 9 e 9-ter».