Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
«9-ter. I comuni, con deliberazione della giunta, possono vietare il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 a tutela della sicurezza degli utenti della strada ovvero per la salvaguardia della salute degli animali. Resta ferma la facoltà di consentirne la circolazione per gli interessi e le aree di cui all'articolo 70.»