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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.2. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
6.2.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. — (Disposizioni per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti). — 1. Al codice della strada, dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:
  «Art. 10-bis. — (Disposizioni per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti). — 1. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998.
  2. Ai veicoli di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente codice».