Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo: «La circolazione con pattini a rotelle o con tavole o con monopattini a spinta è consentita nelle aree pedonali, sui marciapiedi larghi non meno di 2,5 m. e negli itinerari ciclopedonali, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni»;