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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.42. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
4.42.

  Al comma 1, lettera g) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  3) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
  10-bis. I velocipedi, per circolare, devono essere muniti di:
   a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
   b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
  10-ter. La targa è personale e abbinata a un solo velocipede. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
  10-quater. Ciascun velocipede è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
  10-quinquies. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.
  10-sexies. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a propulsione elettrica che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'articolo 50 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.086 ad euro 4.348. Alla sanzione da euro 847 ad euro 3.389 è soggetto chi effettua sui velocipedi di cui al primo periodo modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 50.
  10-septies. Chiunque circola con un velocipede non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 50 e 69 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 50, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.694.
  10-octies. Chiunque circola con un velocipede sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 ad euro 317.
  10-novies. Chiunque circola con un velocipede munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.875 ad euro 7.503.
  10-decies. Chiunque circola con un velocipede munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
  10-undecies. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un velocipede munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.875 ad euro 7.503.