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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.3. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2019  [ apri ]
4.3.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. È denominata: «strada ad alta intensità ciclistica» la strada a traffico promiscuo utilizzata e frequentata da un numero rilevante di ciclisti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, comma 1:
    1) dopo il n. 31 è inserito il seguente:
  «31-bis) itinerario cicloturistico: tutte le strade ad uso promiscuo ad alta intensità ciclistica e ad alta valenza turistica»;
    2) dopo il n. 52, sono inseriti i seguenti:
     52-bis) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;
     52-ter) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
     52-quater) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari;