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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.24. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
3.24.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

  d) all'articolo 82, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Si intende uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati.
  4-ter. Se la proprietà dell'autoveicolo è di una persona giuridica, la condivisione temporanea non comporta la responsabilità solidale di cui all'articolo 196. Il responsabile è esclusivamente il conducente dell'autoveicolo al momento della violazione, al quale, nei termini di cui all'articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del presente codice e di cui all'articolo 247-bis del regolamento.