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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.26. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
2.26.

  Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) All'articolo 186, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:
  9-ter. Rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trova, con un tasso alcolemico comunque superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), all'interno di un veicolo fermo in un'area pubblica o destinata al pubblico senza creare rischi per l'incolumità pubblica e per la circolazione solo se è accertato che la persona stessa abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato già in stato di ebbrezza il mezzo in tale area pubblica o destinata al pubblico.