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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.42. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/06/2019  [ apri ]
3.42.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 23, comma 10, del codice della strada, a prescrivere che:
   a) sia vietata sulle strade e sui veicoli ogni forma di esposizione pubblicitaria il cui contenuto veicoli messaggi sessisti, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo femminile o proponga stereotipi di genere offensivi, nonché sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche;
   b) con riferimento all'accertamento del contenuto dell'esposizione pubblicitaria, si applichino le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Ministero delle pari opportunità, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
   c) l'osservanza di tali prescrizioni sia condizione per il rilascio della prescritta autorizzazione e la relativa violazione causa di immediata revoca, in caso di rilascio.

  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.