Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente: «7-ter. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis del presente articolo sono destinati al fondo di cui al comma 11-bis al fine di garantire migliore efficacia e continuità nell'azione di contrasto alla pesca illegale e al bracconaggio ittico nelle acque interne.»