Al comma 1, lett. b), sostituire il comma 2-quater con il seguente:
2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (Austropotamobiuspallipes), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni unionali vigenti in materia.