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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.30.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
7.30.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, sostituire le parole: «Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», con le seguenti: «Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 3-bis, sostituire le parole: «possono essere definiti», con le seguenti: «sono definiti»;
   c) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
  «3-ter. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3-bis, ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, a decorrere dal 30 marzo 2020, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative».

  10-ter. Al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto del principio di proporzionalità, i comuni possono, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
   a) consentire l'attività di locazione di breve periodo di alloggi per uso turistico, in qualunque forma sia svolta, subordinatamente al rilascio di una licenza comunale, stabilendo annualmente il numero di licenze comunali a disposizione e i criteri per la relativa assegnazione;
   b) stabilire un limite di durata delle locazioni in un anno solare, differenziandolo anche in relazione alle esigenze delle zone del territorio amministrato, con specifico riferimento ai centri storici e le aree di interesse culturale e artistico.