stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.77.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2020  [ apri ]
39.77. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, all'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente: «La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033».
  14-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».
  14-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:
  «322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

  14-quinquies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma.».
  14-sexies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quinquies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  14-septies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

Allegato 1
(articolo 39, comma 14-septies)
«Tabella 1
(articolo 1, comma 134)

Regioni Percentuali di riparto Riparto contributo investimenti
Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022 Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 Contributo anno 2026 Contributo per ciascuno degli anni 2027 e 2032 Contributo anno 2033 Contributo anno 2034
Abruzzo3,16%4.269.481,583.937.410,798.206.892,379.630.052,8911.053.213,426.325.157,89
Basilicata2,50%3.373.081,583.110.730,796.483.812,377.608.172,898.732.533,424.997.157,89
Calabria4,46%6.021.781,585.553.420,7911.575.202,3713.582.462,8915.589.723,428.921.157,89
Campania10,54%14.228.786,8413.122.103,4227.350.890,2632.093.819,2136.836.748,1621.079.684,21
Emilia-
Romagna
8,51%11.483.881,5810.590.690,7922.074.572,3725.902.532,8929.730.493,4217.013.157,89
Lazio11,70%15.799.476,3214.570.628,1630.370.104,4735.636.596,5840.930.088,6823.406.631,58
Liguria3,10%4.186.065,793.860.482,898.046.548,689.441.903,9510.837.259,216.201.578,95
Lombardia17,48%23.601.410,5321.765.745,2645.367.155,7953.234.292,6361.101.429,4734.965.052,63
Marche3,48%4.701.197,374.335.548,689.036.746,0510.603.811,8412.170.877,636.964.736,84
Molise0,96%1.292.234,211.191.727,112.483.961,322.914.706,053.345.450,791.914.421,05
Piemonte8,23%11.106.734,2110.242.877,1121.349.611,3225.051.856,0528.754.100,7916.454.421,05
Puglia8,15%11.006.123,6810.150.091,8421.156.215,5324.824.923,4228.493.631,3216.305.368,42
Toscana7,82%10.553.376,329.732.558,1620.285.934,4723.803.726,5827.321.518,6815.634.631,58
Umbria1,96%2.648.771,052.442.755,535.091.526,585.974.450,266.857.373,953.924.105,26
Veneto7,95%10.727.597,379.893.228,6820.620.826,0524.196.691,8427.772.557,6315.892.736,84
TOTALE100,00%135.000.000,00124.500.000,00259.500.000,00304.500.000,00349.500.000,00200.000.000,00

ex 39. 038.