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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.1. in Assemblea riferita al C. 2325-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/06/2020  [ apri ]
4.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P. – ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporti di lavoro, Le regioni e province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.