Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P. – ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporti di lavoro, Le regioni e province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.