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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.185. in Assemblea riferita al C. 2325-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/02/2020  [ apri ]
5.185.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-quinquies. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999 n. 42, è aggiunto il seguente comma:
  «4-ter. Ferma restando quanto previsto dal precedente comma 4-bis, coloro che hanno conseguito il titolo di massofisioterapista entro la data del 31/12/2018, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, nell'elenco transitorio “elenco con riserva massofisioterapisti”, appositamente istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fino al conseguimento di 36 mesi di attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente documentabile, prima di essere definitivamente inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento massofisioterapisti (D. M. 9 agosto 19, articolo 5)».