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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.027. in Assemblea riferita al C. 2325-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/02/2020  [ apri ]
42.027.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Creazione della piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma. Alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.
  3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
  4. L'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 429 milioni di euro per l'anno 2020, di 879,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 933,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.044,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.060,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.511,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.512,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».

ident. 42.06.