Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni per le microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale)
1. Al fine di valorizzare e favorire la conoscenza, la diffusione e la conservazione dei prodotti tipici e delle ricette tradizionali locali, in attuazione del Regolamento (CE) N. 852/2004, Allegato II, Capitolo III sull'igiene dei prodotti alimentari, i comuni, in assenza di disciplina regionale, con proprio regolamento possono disciplinare i requisiti tecnici e fiscali nonché le condizioni per l'esercizio delle microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale.