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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.015. in Assemblea riferita al C. 2325-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/02/2020  [ apri ]
41.015.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Interventi di garanzia in favore del settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero)

  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito il «Fondo», è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione di garanzie fino all'80 per cento, a titolo gratuito, per finanziamenti erogati alle imprese operanti nel settore agroalimentare, della pesca e del turismo-alberghiero da banche e intermediari finanziari, nei limiti di 2,5 milioni di euro per beneficiario. A tal fine il Fondo è autorizzato ad operare, sulla base di apposita convenzione, con confidi costituiti ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossi congiuntamente da una o più associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute secondo la normativa vigente, iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia. Al fine di aumentare l'operatività del Fondo, la relativa dotazione finanziaria può essere incrementata con risorse provenienti dall'Unione europea o dai confidi convenzionati, anche attraverso appositi accantonamenti nei rispettivi patrimoni.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di accesso.