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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.09. in Assemblea riferita al C. 2325-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/02/2020  [ apri ]
40.09.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di gestione di servizi di pubblica utilità)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 291 è sostituito dal seguente:
  «291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la disattivazione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante supporto durevole, così come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero tramite modalità telematiche alternative.»;
   b) al comma 292 le parole «e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro» sono sostituite con le seguenti: «, nel caso in cui l'ammontare contestato sia di importo pari o superiore a 100 euro»;
   c) dopo il comma 294 è inserito il seguente:
  «294-bis. Al fine di consentire ai gestori di servizi di pubblica utilità e agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi, le disposizioni di cui ai commi 291, 292, 293, 294 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. È compito delle Autorità competenti garantire la corretta armonizzazione della normativa di settore anche attraverso l'adozione di linee guida e raccomandazioni.».