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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.12. in Assemblea riferita al C. 2325-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/02/2020  [ apri ]
4.12.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 147-ter, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Negli organi composti da meno di quattro membri il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi».
  3-ter. All'articolo 148, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei collegi composti da tre membri effettivi il criterio si intende rispettato qualora sia assicurata la rappresentanza di entrambi i generi».
  3-quater. All'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «, per tre mandati consecutivi».