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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.04. in Assemblea riferita al C. 2325-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/02/2020  [ apri ]
39.04.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche all'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385)

  1. All'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso non sono più dovuti gli interessi che, per contratto, maturano successivamente all'effettivo rimborso ed il consumatore ha diritto ad una riduzione, in relazione alla minor durata del contratto, delle residue componenti del costo totale del credito, fatta eccezione per le imposte e per ogni altro importo dovuto dal finanziatore a terze parti indipendentemente dalla durata del contratto addebitato al consumatore in conformità al contratto medesimo. La riduzione del costo totale del credito, per ciò che concerne i costi diversi dagli interessi, deve essere determinata con un criterio proporzionale agli interessi non maturati avendo come riferimento il piano di ammortamento del finanziamento sottoscritto tra le parti».
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai contratti sottoscritti a far data dall'11 settembre 2019. Per i contratti sottoscritti precedentemente all'11 settembre 2019 rimangono applicabili tutte le disposizioni in materia emanate dalla Banca d'Italia prima di tale data».