stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.07. in Assemblea riferita al C. 2325-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/02/2020  [ apri ]
38.07.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38.1.

(Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo)

  1. Per il triennio 2020-2022, ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per il medesimo triennio, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo complessivamente non superiore al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.»