Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del ponte Morandi)
1. Le società del comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018, ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone, che, a seguito del crollo del ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento».