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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.03. in Assemblea riferita al C. 2325-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/02/2020  [ apri ]
23.03.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Personale delle amministrazioni regionali)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano fino al 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».