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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.62. in Assemblea riferita al C. 2325-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/02/2020  [ apri ]
12.62.

  Sostituire il comma 4-bis, con il seguente:
  4-bis. Il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019. n. 12, non può essere approvato in data antecedente al 31 dicembre 2023. Resta fermo il processo di valutazione ambientale strategica di cui al comma 3 del medesimo articolo 11-ter che dovrà essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano, come richiesto dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano siano presi in considerazione durante l'elaborazione del Piano medesimo. Per un periodo di 3 anni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di definire il quadro conoscitivo allo stato di fatto, circoscrivere le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano e individuare gli indicatori di sostenibilità complessivi, è attivato un monitoraggio ambientale continuo per tutte le componenti ambientali, con particolare attenzione alla componente ittiofauna e alle presenze annue e stagionali dei mammiferi marini per le aree marine. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data dell'avvio effettivo del Piano, allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia, procedono nell'istruttoria i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e riprendono efficacia i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6, dello stesso articolo 11-ter, e possono essere rilasciate nuove autorizzazioni o proroghe e avviati nuovi procedimenti per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.