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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11-quater.2. in Assemblea riferita al C. 2325-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/02/2020  [ apri ]
11-quater.2.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno al reddito ai sensi del presente articolo ed al fine di consentire il completamento dell'armonizzazione dell'aliquota di finanziamento del trattamento degli assegni per il nucleo familiare per gli assicurati al fondo di quiescenza ex Ipost a quella in vigore per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici all'assicurazione generale obbligatoria, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni inerenti la misura a sostegno del reddito relativa agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano al personale di Poste Italiane S.p.a., al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1o gennaio 2020 per il personale iscritto al fondo di quiescenza ex Ipost, la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 0,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma; c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 2,0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.