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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.66. in Assemblea riferita al C. 2325-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/02/2020  [ apri ]
1.66.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. A decorrere dal 2020, ai fini del corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.