Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1 All'articolo 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al di fuori delle ipotesi di sequestro o confisca, i proventi illeciti derivanti dalla commissione dei reati del presente decreto sono sempre ricompresi ai fini delle imposte sul reddito, e sono ricondotti nella categoria dei redditi diversi secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 36, comma 34-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A tal fine, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i soggetti incaricati di attività ispettive e di vigilanza, gli organi di polizia giudiziaria e gli organi giurisdizionali comunicano senza ritardo all'Agenzia delle Entrate.».