Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli del presente Decreto, è sempre espulso dallo Stato una volta espiata la pena. Parimenti, lo straniero che in pendenza di un giudizio, commetta altro fatto di reato ricompreso nel presente decreto è sempre da considerare socialmente pericoloso e ad esso si applica, una volta espiata la pena, l'espulsione prevista dall'articolo 235 del codice penale».
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Espulsione dello straniero per condanna o reiterazione di reato).»