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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/03/2022  [ apri ]
5.03.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1 All'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito con il seguente:

   «1. La promozione pubblicitaria di sostanze stupefacenti o delle preparazioni comprese nelle tabelle dell'articolo 14 è sempre vietata. Non è considerata propaganda la mera realizzazione di opere di ingegno purché non siano destinate alla pubblicità od ai fini di cui all'articolo 82».