Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1 All'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito con il seguente:
«1. La promozione pubblicitaria di sostanze stupefacenti o delle preparazioni comprese nelle tabelle dell'articolo 14 è sempre vietata. Non è considerata propaganda la mera realizzazione di opere di ingegno purché non siano destinate alla pubblicità od ai fini di cui all'articolo 82».