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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/03/2022  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. L'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 77.
(Abbandono o mancata custodia di siringhe, sostanze e strumenti destinati all'assunzione di sostanze stupefacenti)

  1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero privato ma di comune od altrui uso getta, abbandona o lascia altrimenti incustodite siringhe, inalatori, sostanze liquide o solide, ancorché disciolte in altri fluidi o residui o altri strumenti utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti è punito con l'arresto da 2 mesi a 6 mesi.
  2. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso nei luoghi di cui alla lettera g) dell'articolo 80.»