Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. L'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
«Art. 77.
(Abbandono o mancata custodia di siringhe, sostanze e strumenti destinati all'assunzione di sostanze stupefacenti)
1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero privato ma di comune od altrui uso getta, abbandona o lascia altrimenti incustodite siringhe, inalatori, sostanze liquide o solide, ancorché disciolte in altri fluidi o residui o altri strumenti utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti è punito con l'arresto da 2 mesi a 6 mesi.
2. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso nei luoghi di cui alla lettera g) dell'articolo 80.»