Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art- 4-bis.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1 Dopo il comma 2 dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:
2-bis. Il Ministro dell'istruzione in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e con gli enti locali provvede a realizzare:
a) campagne di informazione e di sensibilizzazione dirette ai giovani sui rischi connessi all'uso precoce di sostanze;
b) corsi di formazione, tenuti da esperti in materia di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e dell'abuso di alcol, rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
c) attività di dibattito e di riflessione con intervento di esperti del settore, quali magistrati, operatori sanitari e rappresentanti delle Forze dell'ordine e con associazioni impegnate sul campo nel contrasto delle dipendenze.