Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. Al comma 2 dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o nell'ambito dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche ed eventualmente anche in collaborazione con gli organi di polizia o con associazioni impegnate sul campo nel contrasto delle dipendenze promuovendo iniziative didattiche ad hoc volte ad evidenziare la pericolosità dell'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope».