Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «stupefacenti o psicotrope» sono aggiunte le seguenti: «con particolare attenzione alle conseguenze di un uso precoce di tali sostanze da parte degli adolescenti».