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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/03/2022  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Uso terapeutico della cannabis)

  1 Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

   «2. Il Ministro della salute può autorizzare enti pubblici o privati, altre persone giuridiche private, imprese commerciali, università e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione atta a soddisfare il fabbisogno nazionale e locale, con preferenza per i soggetti aventi sede vicina all'azienda sanitaria locale di riferimento per la fornitura. Il prodotto può essere richiesto direttamente dalle farmacie tramite moduli rilasciati dal Ministero della salute e sottoposti a controllo semestrale».

   b) dopo il comma 7 dell'articolo 38 è aggiunto il seguente:

   «8. Il Ministero della salute promuove, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei medicinali contenenti princìpi naturali della pianta di cannabis».

   c) all'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'allegato III-bis» sono inserite le seguenti: «o di medicinali contenenti princìpi naturali derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;
   2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente alla cannabis o a medicinali contenenti princìpi attivi derivati dalla medesima pianta ovvero sulla base di studi scientifici accreditati che certifichino la validità della cannabis come rimedio terapeutico, tutti i professionisti sanitari riconosciuti dal Ministero della salute possono prescrivere direttamente il medicinale richiesto a base di cannabis, aumentare il numero di piante coltivabili da parte del paziente richiedente o mettere a disposizione, dietro pagamento della prestazione, il proprio laboratorio per le analisi sanitarie del raccolto dei soggetti coltivatori di cui al comma 2-bis dell'articolo 26».

   d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti: «o per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis»;
   2. dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Il trasporto di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis è consentito a chiunque, purché sia in possesso di certificazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari».

   e) al comma 4 dell'articolo 45 dopo le parole: «tabella dei medicinali, sezioni B e C,» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 14 o di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis».