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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.26. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/03/2022  [ apri ]
1.26.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere i seguenti capoversi:

  1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, lettera a), e con un numero di soci superiore a tre persone che coltivano presso lo stesso indirizzo. Il rappresentante legale dell'associazione invia alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione recante l'indicazione del numero dei soci, che devono essere maggiorenni, il luogo in cui si intende realizzare la coltivazione, la superficie dell'area coltivata e la dichiarazione dell'assenza di fini di lucro. La comunicazione di cui al presente comma non è soggetta ad approvazione. I dati contenuti nella comunicazione sono trattati come dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Non è consentita la vendita di bevande alcoliche né la presenza di minori di anni 18 presso la sede dell'associazione.
  1-quater. Nel caso in cui l'associazione superi il numero massimo di piante coltivabili, pari a quattro per ciascun socio, o non sia stata effettuata la relativa comunicazione o la coltivazione non corrisponda alla comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000, aumentata a euro 5.000 in caso di recidiva.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Della detenzione)

  1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente capo:

«CAPO I-bis
DELLA DETENZIONE

Art. 30-bis
(Detenzione personale di cannabis all'interno di aree private)

   1. Fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati all'interno di aree private, nel limite della quantità il cui acquisto sia dimostrato mediante ricevuta fiscale. È in ogni caso obbligatorio che l'acquisto sia dimostrato mediante ricevuta fiscale intestata alla persona fisica che detiene il prodotto, quando la quantità detenuta è superiore a 200 grammi. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, oltre al sequestro integrale del prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva.

Art. 30-ter.
(Detenzione personale di cannabis fuori delle aree private)

  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 26, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, dall'articolo 30-bis e dall'articolo 73, è consentito ai maggiorenni, al di fuori delle loro proprietà private, il possesso personale di 15 grammi di cannabis o di suoi derivati. Il possessore deve portare con sé la ricevuta fiscale attestante una data di acquisto del prodotto compatibile con il trasporto presso la propria residenza ovvero una certificazione medica contenente l'indicazione dei limiti di assunzione. Il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 15 grammi ma inferiore a 25 grammi, in mancanza dei documenti di cui al secondo periodo, comporta il sequestro del prodotto e la segnalazione del soggetto detentore alla questura competente per territorio. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250. Il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 25 grammi, in mancanza dei documenti di cui al secondo periodo, comporta il sequestro e distruzione del prodotto e l'applicazione delle pene previste dall'articolo 73.

Art. 30-quater.
(Consumo di cannabis e di suoi derivati)

   1. Il consumo di cannabis e di suoi derivati non è soggetto a restrizioni o sanzioni, ad esclusione del consumo compiuto in luogo pubblico in presenza di minori di anni 16, che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.

Art. 30-quinquies.
(Guida sotto l'effetto di cannabis)

   1. Nei casi previsti dall'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la verifica dello stato di alterazione psico-fisica derivante dal consumo di cannabis è effettuata mediante una prova di sobrietà sul campo standardizzata (TSCS), svolta dal conducente alla presenza del personale di polizia stradale con le seguenti modalità: a) la verifica del nistagmo, al fine di controllare l'eventuale mancanza di un movimento regolare delle pupille e un nistagmo prolungato alla massima deviazione degli occhi; b) la prova di movimento, al fine di misurare la capacità di mantenere l'equilibrio in movimento, di camminare in linea retta, di voltarsi e di seguire eventuali indicazioni; c) la prova di equilibrio statico, al fine di misurare la capacità di mantenere l'equilibrio e la coordinazione rimanendo su una sola gamba per 30 secondi. Se la prova TSCS non è superata, si procede a una verifica tramite esame delle urine, il cui valore limite è fissato in 150 ng/ml.
   2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: “coltivazione e produzione,” sono inserite le seguenti: “alla detenzione,”»;

   dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis
(Mercato libero della cannabis)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73 e dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, è istituito il mercato libero della cannabis, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate:

   a) il mercato libero della cannabis è riservato ai maggiorenni, sia relativamente all'avvio e alla gestione dell'attività, sia relativamente all'acquisto del prodotto. Non può essere titolare dell'attività chi abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale. All'avvio dell'attività di commercio della cannabis e dei suoi derivati, alla segnalazione certificata di inizio attività sono allegate la copia di un documento di identità valido del titolare della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o del rappresentante legale della società, la copia dell'atto costitutivo della stessa e dello statuto, qualora l'attività sia esercitata in forma societaria, nonché la copia del certificato antimafia rilasciato dalla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo. Gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso non possono essere collocati a distanza inferiore a 50 metri da edifici scolastici o da parchi pubblici e non possono vendere alcolici né tabacchi lavorati. Sulle confezioni del prodotto sono indicati la quantità di cannabinoidi presente, il metodo di essiccazione, le modalità di preparazione e il profilo microbiologico completo. Negli esercizi commerciali del mercato libero può essere venduto qualsiasi tipo di cannabis, di suoi derivati o parti vegetali della pianta, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, sia nella materia prima che nel prodotto finale, purché indicati espressamente sulla confezione;

   b) gli operatori iscritti nel registro delle imprese devono annotare su un apposito registro, rilasciato dal competente comando del Corpo della guardia di finanza, il numero delle piante di cannabis coltivate, l'area della superficie di coltivazione, le quantità di raccolto prodotta, le quantità vendute, certificate mediante ricevuta fiscale o fattura nominativa rilasciata al cliente, il fondo di magazzino rimanente e gli scarti di produzione;

   c) il mancato adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del presente comma comporta l'applicazione delle pene previste dall'articolo 73. La cessione di cannabis a minorenni comporta l'interdizione dall'attività e l'applicazione delle pene di cui al medesimo articolo 73, aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a);

   d) sui prodotti finali lavorati relativi alla vendita al dettaglio del mercato libero della cannabis è applicata l'IVA con l'aliquota fissa del 22 per cento, maggiorata di un ulteriore 3 per cento il cui gettito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinato al miglioramento delle infrastrutture scolastiche statali, del Servizio sanitario nazionale e delle condizioni di vita delle persone in condizioni di vita disagiate attraverso attività di previdenza e di assistenza sociale;

   e) la coltivazione della cannabis è svolta dalle aziende produttrici nel rispetto dei princìpi dell'attività di agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, nonché, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. In caso di violazione delle norme sulla coltivazione all'aperto relative al rispetto dei princìpi dell'attività di agricoltura biologica, al coltivatore di cannabis si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000, aumentata fino a euro 5.000 in caso di recidiva, la temporanea interdizione dall'attività di produzione di cannabis e la confisca del prodotto. Il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati è svolto dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute;

   f) i carichi di cannabis o di suoi derivati destinati agli esercizi di vendita devono essere accompagnati da un documento di trasporto redatto secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

   g) l'Istituto nazionale di statistica provvede a istituire due distinti codici ATECO per la classificazione delle attività commerciali del mercato libero della cannabis, relativi al commercio di cannabis, di articoli per la sua coltivazione e di articoli per fumatori esercitato, rispettivamente, all'ingrosso e al dettaglio».