Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è premesso il seguente:
1-bis. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'uso personale non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dalla tabella II di cui all'articolo 14 non è soggetto a sanzione penale o amministrativa.