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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.24. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/03/2022  [ apri ]
1.24.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite le seguenti condotte alle condizioni di seguito stabilite:

   a) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale, di quattro piante di cannabis di sesso femminile, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, per ciascuna persona maggiore di età, fino al numero massimo di tre persone maggiorenni per domicilio; chi, per approvvigionamento personale, ricerca o uso medico, intenda coltivare un quantitativo superiore di piante presenta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione, non soggetta ad alcuna autorizzazione, recante l'indicazione del numero delle piante e del luogo di coltivazione; in caso di mancata o errata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva. La coltivazione non deve avere scopo di lucro; in caso di cessione del prodotto, si applica l'articolo 73;

   b) la detenzione delle infiorescenze delle piante di cannabis di cui alla lettera a) raccolte ed essiccate e dei loro derivati, purché non sia svolta alcuna attività a scopo di lucro;

   c) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all'aperto, il responsabile della coltivazione privata ne deve disporre in base a un titolo giuridico valido;

   d) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo in un ambiente chiuso, essa deve rispettare le seguenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza:

    1) presenza di prese d'aria per l'aerazione dei locali;

    2) installazione di impianti elettrici a norma di legge;

   e) il raccolto deve essere detenuto lontano dalla portata di persone minori di età.