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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.23. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/03/2022  [ apri ]
1.23.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Per l'autorizzazione alla coltivazione per uso personale di non oltre quattro femmine di cannabis prevista dall'articolo 26, comma 1-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 390, introdotto dal comma 1, lettera c), è necessario aver frequentato presso i Ser.D. attivi all'interno dei dipartimenti delle dipendenze della ASL un corso relativo ai danni tossicologici, sanitari e sociali derivanti dall'uso di tale sostanza. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i requisiti minimi di tali corsi.