Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:
0-a) all'articolo 15, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Presso il Ministero della salute è istituito un registro telematico su base nazionale al fine di individuare i soggetti ammessi alla coltivazione e alla detenzione per uso personale a fini terapeutici, così da rendere più agevoli anche i controlli da parte delle forze dell'ordine.