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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.19. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/03/2022  [ apri ]
1.19.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La comunicazione di inizio dell'attività di coltivazione delle piante di cui al presente articolo, deve essere inviata al prefetto, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata personale, che la inserirà in apposito archivio riservato. La comunicazione deve contenere i dati anagrafici del titolare della coltivazione e la indicazione esatta dell'immobile o terreno in cui si intende procedere alla coltivazione in oggetto. Nella medesima comunicazione deve essere specificato anche se, all'interno del medesimo nucleo familiare, vi siano ulteriori impianti intestati a familiari conviventi. La mancata o mendace comunicazione al Prefetto dell'inizio dell'attività di coltivazione delle piante di cui al comma c) dell'articolo 1, e salvo che il fatto costituisca più grave e diverso illecito amministrativo o reato, è sottoposto, per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a una o più delle seguenti sanzioni:

   a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

   b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

   c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

   d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.