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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2307

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/03/2022  [ apri ]
01.01.

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Monopolio della cannabis)

  1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dall'articolo 6 della stessa legge, la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.
  2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente: Titolo II-bis. – Monopolio della cannabis.

   Art. 63-bis. – 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
   Art. 63-ter. – 1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.
   Art. 63-quater. – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati.
   Art. 63-quinquies. – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.
   Art. 63-septies. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-quater, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di cannabis nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di cannabis e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-quinquies e 63-sexies. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.