All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) che il quantitativo sia proveniente dalla propria coltivazione domestica di cannabis, nei limiti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 26 per detta coltivazione di cui al comma 1-bis, purché la quantità di sostanza stupefacente e psicotropa contenuta nel materiale detenuto non superi i limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.