All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) che il prodotto raccolto da una coltivazione domestica sia il prodotto ricavato da una coltivazione domestica di cannabis che rispetti i limiti di cui al comma 1-bis dell'articolo 26, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, purché il prodotto presenti una percentuale di THC non superiore allo 0,2 per cento, indichi l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore.