Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente
Art. 5-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
1. Dopo l'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:
«Art. 127-bis.
1. Il Ministro della salute, d'intesa con La Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano definisce annualmente all'interno dei finanziamenti ai dipartimenti e servizi di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche una quota di risorse destinata a progetti rivolti a minori che facciano uso, anche occasionalmente, di sostanze stupefacenti, psicotrope o di sostanze alcoliche».