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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 80.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
80.2.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 659, aggiungere i seguenti:
  659-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
   a) prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;
   b) alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.

  659-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 659-bis, pari a 201 milioni di euro per l'anno 2020, 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 327 milioni di euro per l'anno 2025 e 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.