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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.10. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
8.10.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
  59-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 167:
    1) al comma 1, le parole: «alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni tutelati, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima»;
    2) il comma 4 è abrogato;
    3) al comma 5, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1», e le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   b) all'articolo 181, comma 1-ter, sono soppresse le lettere a), b) e c).