Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
59-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 167:
1) al comma 1, le parole: «alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni tutelati, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima»;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 5, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1», e le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
b) all'articolo 181, comma 1-ter, sono soppresse le lettere a), b) e c).