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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 79.12. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2019  [ apri ]
79.12.

  Dopo il comma 658, inserire i seguenti:
  658-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 25, dopo le parole: Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica sono inserite le seguenti:, in impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche;
   b) al comma 27, dopo le parole: ove sono ubicati le discariche sono aggiunte le seguenti: o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche,;
   c) al comma 30, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: I gestori degli impianti di cui al comma 25 devolvono un contributo di «sostenibilità» a favore del comune di ubicazione dell'Impianto e ai comuni limitrofi, rapportato ai quantitativi di rifiuti conferiti. Tale contributo, determinato con atto d'intesa tra il gestore dell'impianto e i comuni sede di impianto, è finalizzato alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo sociale e al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.