Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:
25-bis. All'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis), del Testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, associazioni anche non riconosciute».
25-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25-bis, pari ad euro 2,5 milioni di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 858.